Ordinanza — n. 31574/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARICO LOREDANA nato a PALERMO il 28/10/1954 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo confermava la condanna del ricorrente per il delitto di furto pluriaggravato; Considerato che l'imputata, con il primo motivo, contesta in modo assolutamente generico, senza alcun confronto con le motivazioni della decisione impugnata, i presupposti per l'accertamento della propria responsabilità penale, con conseguente inammissibilità dell'unico motivo perché carente della necessaria specificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Rilevato che, mediante il secondo motivo, la ricorrente deduce - peraltro in modo generico - che il delitto ascritto si è prescritto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31574/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Rilevato che, mediante il secondo motivo, la ricorrente deduce - peraltro in modo generico - che il delitto ascritto si è prescritto;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARICO LOREDANA nato a PALERMO il 28/10/1954 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo confermava la condanna del ricorrente per il delitto di furto pluriaggravato; Considerato che l'imputata, con il primo motivo, contesta in modo assolutamente generico, senza alcun confronto con le motivazioni della decisione impugnata, i presupposti per l'accertamento della propria responsabilità penale, con conseguente inammissibilità dell'unico motivo perché carente della necessaria specificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Rilevato che, mediante il secondo motivo, la ricorrente deduce - peraltro in modo generico - che il delitto ascritto si è prescritto;
Ritenuto detto motivo manifestamente infondato in quanto il delitto di furto, pluriaggravato ex artt. 625 n. 2 e 7 cod. pen., di natura permanente e protrattosi sino al 31 dicembre 2015, in ragione degli atti interruttivi si prescriverà solo nella data dei 30 giugno 2028; Considerato che la memoria depositata dalla difesa della ricorrente non consente di pervenire a diverse conclusioni circa l'esito dei motivi di ricorso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis