Ordinanza — n. 31572/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIHALACHE DANIEL CRISTINEL CUI 069GC2M nato il 23/08/1999 avverso la sentenza del 03/02/2024 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; (J? Considerato che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge in relazione alla corretta individuazione degli elementi cognitivi-probatori, relativi alla mancata assoluzione dal reato contestato; Rilevato che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, ossia a «motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31572/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, ossia a «motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»;
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIHALACHE DANIEL CRISTINEL CUI 069GC2M nato il 23/08/1999 avverso la sentenza del 03/02/2024 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; (J?
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge in relazione alla corretta individuazione degli elementi cognitivi-probatori, relativi alla mancata assoluzione dal reato contestato; Rilevato che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, ossia a «motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»;
Ritenuta inammissibile, dunque, qualsivoglia censura sulla carenza o vizio di logicità-congruità della motivazione della decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti in ordine al raggiungimento della prova della penale responsabilità dell'imputato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis