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Sentenza — n. 31566/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31566/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31566/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CROCELLA' SALVATORE nato a CALTAGIRONE il 29/12/1958 avverso la sentenza del 10/05/2023 del TRIBUNALE di CALTAGIRONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; • Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Caltagirone ha confermato la condanna del ricorrente per delitti di lesioni; Considerato che con il primo e il secondo motivo l'imputato deduce un vizio di completezza e logicità della motivazione della decisione impugnata, in punto di presupposti per l'accertamento della sua responsabilità penale e con il terzo invoca l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; Rilevato che, come documentato dal procuratore del ricorrente, in data 11 aprile 2024, le persone offese hanno rimesso la querela nei confronti dell'imputato, il quale ha accettato detta rimessione il giorno successivo negli uffici della Procura della Repubblica di Caltagirone; Considerato che il delitto per cui è processo è procedibile a querela di parte; Ritenuto quindi che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela; Considerato che le spese devono essere poste a carico del querelato;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 31566/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen.; Rilevato che, come documentato dal procuratore del ricorrente, in data 11 aprile 2024, le persone offese hanno rimesso la querela nei confronti dell'imputato, il quale ha accettato detta rimessione il giorno successivo negli uffici della Procura della Repubblica di Caltagirone; Considerato che il delitto per cui è processo è procedibile a querela di parte; Ritenuto quindi che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela; Considerato che le spese devono essere poste a carico del querelato;

Parole chiave

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ritiro della querela penale restituzione in pristino remissione della pena procedimento penale pendente abbandono del procedimento chiusura dell'istruzione penale

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CROCELLA' SALVATORE nato a CALTAGIRONE il 29/12/1958 avverso la sentenza del 10/05/2023 del TRIBUNALE di CALTAGIRONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; •

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Caltagirone ha confermato la condanna del ricorrente per delitti di lesioni; Considerato che con il primo e il secondo motivo l'imputato deduce un vizio di completezza e logicità della motivazione della decisione impugnata, in punto di presupposti per l'accertamento della sua responsabilità penale e con il terzo invoca l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; Rilevato che, come documentato dal procuratore del ricorrente, in data 11 aprile 2024, le persone offese hanno rimesso la querela nei confronti dell'imputato, il quale ha accettato detta rimessione il giorno successivo negli uffici della Procura della Repubblica di Caltagirone; Considerato che il delitto per cui è processo è procedibile a querela di parte; Ritenuto quindi che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela; Considerato che le spese devono essere poste a carico del querelato;

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela; Pone le spese processuali a carico del querelato. Così deciso