Ordinanza — n. 31563/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile SEVEN BELL GROUP SRL nel procedimento a carico di: MARTINO SALVATORE nato a CASERTA il 07/05/1974 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen, art. 517-ter cod. pen; Ordinanza — n. 31563/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che questo motivo, concentrandosi solo su una (e non la principale) delle rationes decidendi della pronuncia impugnata deve ritenersi inammissibile, atteso che la ragione dirimente per la quale il MARTINO è stato assolto afferisce alla ritenuta carenza dell'elemento soggettivo del delitto contestatogli, almeno prima della decisione del Tribunale delle Imprese di Firenze, intervenuta diversi anni dopo i fatti; Osservato che, peraltro, attraverso il riferimento al vizio di contraddittorietà processuale, la parte ricorrente chiede a questa Corte di sindacare la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito circa la natura del marchio, ciò che non è consentito in questa sede di legittimità (Sez.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile SEVEN BELL GROUP SRL nel procedimento a carico di: MARTINO SALVATORE nato a CASERTA il 07/05/1974 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato l'assoluzione di SALVATORE MARTINO dai delitti ascritti afferenti la detenzione e la vendita di indumenti contraffatti con il marchio "President" rispetto al marchio originale "President's" (reati di cui agli artt. 473, secondo comma e 474-ter cod. pen.) e dal reato di cui all'art. 648 cod. pen.; Considerato che la parte civile, con un primo motivo, assume un travisamento probatorio in ordine alla ritenuta natura "debole" e non "forte" del proprio marchio registrato, anche in contrasto con le conclusioni di una pronuncia resa in un giudizio civile promosso nei confronti dell'imputato dinanzi al Tribunale delle Imprese di Firenze;
Rilevato che questo motivo, concentrandosi solo su una (e non la principale) delle rationes decidendi della pronuncia impugnata deve ritenersi inammissibile, atteso che la ragione dirimente per la quale il MARTINO è stato assolto afferisce alla ritenuta carenza dell'elemento soggettivo del delitto contestatogli, almeno prima della decisione del Tribunale delle Imprese di Firenze, intervenuta diversi anni dopo i fatti; Osservato che, peraltro, attraverso il riferimento al vizio di contraddittorietà processuale, la parte ricorrente chiede a questa Corte di sindacare la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito circa la natura del marchio, ciò che non è consentito in questa sede di legittimità (Sez.
U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01); Considerato che la parte civile, mediante il secondo motivo, deduce la ritenuta tardività della querela presentata rispetto al delitto, in realtà non contestato all'imputato, di cui all'art. 517-ter cod. pen.; Rilevato che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto tardiva la querela poiché già dal momento del sequestro della merce asseritannente contraffatta, al di là degli esiti dei successivi accertamenti peritali, la persona offesa era onerata della presentazione della querela per gli eventuali reati che avrebbero potuto derivare a carico del MARTINO dall'avvenuto sequestro;
Considerato che la memoria depositata in data 24 aprile 2024 dalla difesa della parte civile non è suscettibile di condurre ad una differente valutazione dei motivi di ricorso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm