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Ordinanza — n. 31559/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on aggravated theft, rejecting procedural and factual arguments as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31559/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued for a procedural violation regarding civil compensation and contested the factual reconstruction of the crime. The court rejected these claims, citing established precedent that appellate courts must address civil demands even when only the prosecutor appeals, and that cassation courts cannot re-evaluate factual evidence.

Regesto Legislator

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Art. 538, 539 c.p.p.; The cassation court must declare an appeal inadmissible when the appellant fails to demonstrate a violation of law, as it lacks the power to re-evaluate factual findings reserved to the court of first instance.

Parole chiave

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aggravated theft conviction appellate civil compensation cassation inadmissibility factual re-evaluation prohibition procedural violation claim incidente stradale vittima di infortunio infrazione al codice della strada

Disposizioni normative citate

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Art. 538 c.p.p.
Art. 539 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 30327 del 10/07/2002, Guadalupi
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILVESTRI ANTONELLO nato a CAMPOBASSO il 26/12/1959 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; Ì A

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila confermava la condanna di primo grado del ricorrente per furto aggravato; Considerato che il ricorrente si è affidato a quattro motivi di ricorso; Lette le conclusioni con le quali il difensore della parte civile costituita ha chiesto la conferma della decisione impugnata e chiesto la liquidazione delle spese; Considerato che l'imputato, con il primo motivo, lamenta violazione degli artt.538 e 539 cod. proc. pen. perché, a fronte del solo appello del Pubblico Ministero, è stato elevato l'importo della provvisionale riconosciuto alla parte civile;

Ritenuto detto motivo manifestamente infondato, stante il principio espresso dalle Sezioni Unite per il quale il giudice di appello, che su gravame del solo pubblico ministero condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria (Sez. U, n. 30327 del 10/07/2002, Guadalupi, Rv. 222001 - 01); Rilevato che con il secondo, il terzo e il quarto motivo, suscettibili di valutazione unitaria, l'imputato deduce circostanze afferenti la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove;

Considerato che, per fermo orientamento giurisprudenziale, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Considerato che non vi è luogo alla liquidazione delle spese della parte civile che, pur avendo depositato tempestivamente le proprie conclusioni, si è limitata a chiedere la conferma delle statuizioni della decisione impugnata senza fornire alcun contributo argonnentativo per la decisione (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, in motivazione);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Nulla per le spese di parte civilei