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Ordinanza — n. 31555/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31555/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31555/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LETI ADOLF nato il 26/11/1991 LETI AMARANDO nato il 05/04/1988 LETI ALBERT nato il 15/12/1995 avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31555/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LETI ADOLF nato il 26/11/1991 LETI AMARANDO nato il 05/04/1988 LETI ALBERT nato il 15/12/1995 avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

Parole chiave

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procedure di ricorso impugnabilità della decisione di rinvio impugnazione di decisioni amministrative asserzione difendibile motivi di revisione allegazioni contraddittorie di persecuzione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LETI ADOLF nato il 26/11/1991 LETI AMARANDO nato il 05/04/1988 LETI ALBERT nato il 15/12/1995 avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna dei ricorrenti ADOLF LETI e AMARANDO LETT per i delitti di minaccia e di lesioni e del ricorrente ALBERT LETI per il solo delitto di lesioni; Considerato che gli imputati, con entrambi i motivi proposti, chiedono una rivalutazione dei fatti e delle prove deducendo a supporto delle proprie doglianze circostanze di mero fatto che esulano dal sindacato demandato a questa Corte di legittimità, a fronte di una motivazione congrua, come quella della decisione impugnata, che, con riferimento alle analoghe censure spiegate in appello, ha valorizzato il solido compendio probatorio costituito dalle dichiarazioni della persona offesa e da quelle di altri testi, nonché dal filmato acquisito e dalle lesioni refertate alla vittima (pag. 4);

Ricordato che, per fermo orientamento giurisprudenziale, esula dai poteri della Corte di cassazione una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare un vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci