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Ordinanza — n. 31551/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding denied generic mitigating circumstances due to sufficient first-instance reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31551/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Marco D'Amore's appeal inadmissible, confirming the lower court's denial of generic mitigating circumstances. The appellant argued he had requested these mitigating factors in the first instance but they were wrongly omitted, claiming they should balance against his recidivism. The court ruled that the first-instance judgment sufficiently addressed the denial by citing the appellant's grave behavior and lack of contrary evidence, satisfying established jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 495 cod. pen.; The denial of requested generic mitigating circumstances is valid if the first-instance judgment provides a congruent reference to the decisive elements, rendering a separate explicit request unnecessary.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances recidivism balancing sufficient reasoning standard appeal inadmissibility Art. 495 penal code testimonianza inattendibile facoltà di astenersi dal testimoniare circostanze attenuanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 495 cod. pen.
Rilevato che il D'AMORE impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod.
art. 495 cod. pen
Rilevato che il D'AMORE impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMORE MARCO nato a NAPOLI il 27/12/1976 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che il D'AMORE impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che, con l'unico motivo proposto, l'imputato si duole dell'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rilevando che, a differenza di quanto evidenziato dalla sentenza impugnata, ne aveva fatto richiesta in primo grado in sede di discussione orale e che le stesse avrebbero dovuto essergli concesse anche per mitigare il trattamento sanzionatorio in considerazione della ritenuta recidiva mediante il relativo bilanciamento;

Ritenuto che la doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, perché, a prescindere dalla richiesta delle stesse, come ha correttamente posto in rilievo la sentenza impugnata, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (ex plurimis, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899), come avvenuto nella fattispecie in esame; Rilevato, invero, che nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche la decisione impugnata ha evidenziato sia che il ricorrente ha avuto un comportamento grave perché, sorpreso in un Comune diverso da quello in cui aveva l'obbligo di dimora, forniva false dichiarazioni agli agenti di Polizia Giudiziaria che avevano provveduto al controllo sia che, comunque, non sussistevano elementi concreti positivi in senso contrario;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos