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Ordinanza — n. 31550/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as the new ground raised was not presented in first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31550/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the sole ground raised by the appellant was entirely new. Although the appellant contested the first-instance findings of criminal responsibility, she only complained about the aggravating circumstance of public exposure and the sentencing treatment in the appellate court. The court ruled that since this specific argument had never been advanced during the initial trial, it was procedurally barred from being considered at the appellate stage.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are entirely new and were not presented in the first instance, as the appellate court cannot examine issues not previously litigated.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility new grounds raised first instance requirement procedural bar appellate review limits furto di lieve entità difesa contro le pratiche commerciali illecite furto per mestiere

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADAR LILIANA TATIANA nato il 14/03/1982 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di condanna della ricorrente per il delitto di furto; Considerato che l'imputata contesta, con l'unico motivo, gli elementi in forza dei quali sin dal giudizio di primo grado è stata accertata la sua responsabilità penale; Rilevato che, tuttavia, in appello, la ricorrente si era limitata a dolersi della circostanza aggravante dell'esposizione dei beni alla pubblica fede e del trattamento sanzionatorio; Ritenuto dunque inammissibile il motivo proposto, in quanto inedito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1