Criminal appeal dismissed for inadmissibility as the new ground raised was not presented in first instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the sole ground raised by the appellant was entirely new. Although the appellant contested the first-instance findings of criminal responsibility, she only complained about the aggravating circumstance of public exposure and the sentencing treatment in the appellate court. The court ruled that since this specific argument had never been advanced during the initial trial, it was procedurally barred from being considered at the appellate stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are entirely new and were not presented in the first instance, as the appellate court cannot examine issues not previously litigated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADAR LILIANA TATIANA nato il 14/03/1982 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di condanna della ricorrente per il delitto di furto; Considerato che l'imputata contesta, con l'unico motivo, gli elementi in forza dei quali sin dal giudizio di primo grado è stata accertata la sua responsabilità penale; Rilevato che, tuttavia, in appello, la ricorrente si era limitata a dolersi della circostanza aggravante dell'esposizione dei beni alla pubblica fede e del trattamento sanzionatorio; Ritenuto dunque inammissibile il motivo proposto, in quanto inedito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1