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Ordinanza — n. 31548/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific comparison with lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31548/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in applying theft and resistance statutes by failing to prove cunning or properly assessing aggravating circumstances. The court rejected these claims because the appellant's complaints did not specifically contrast with the detailed reasoning provided by the Court of Appeal regarding the speed of the act and the nature of the resistance.

Regesto Legislator

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Art. 625 n. 4 cod. pen.; Art. 609 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds raised do not specifically confront and contrast with the specific reasoning and factual findings established by the lower court in its judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific comparison reiterative complaints generalized grounds procedural dismissal assicurazione casco incidente ciclistico reato di pirateria della strada

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625 n. 4 cod. pen.
Art. 609 cod. proc. pen.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASSETTA DAVIDE CARMELO nato a CATANIA il 11/01/1986 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Catania ha confermato la condanna del BASSET14 per i delitti di furto aggravato e di resistenza a pubblico ufficiale; Considerato che l'imputato censura la sentenza impugnata, con il primo motivo, in relazione al capo A), per erronea applicazione dell'art. 625 n. 4 cod. pen., evidenziando che non vi sarebbe stata alcuna destrezza nell'azione, essendosi limitato a profittare di un momento di distrazione della persona offesa; Ritenuto tale motivo reiterativo di doglianze già svolte dal ricorrente in sede di gravame, rispetto alle quali è stata fornita, nel disattenderle, una congrua motivazione dalla sentenza impugnata;

Rilevato, in particolare, che la Corte d'Appello ha posto in rilievo la spiccata rapidità dell'azione di impossessamento della cosa mobile altrui da parte del ricorrente che, peraltro, non aveva profittato di un momento di disattenzione della vittima dovuto a mancanza di diligenza bensì alla necessità della stessa di concentrarsi sulla guida della vettura; Considerato che, con il secondo motivo, il ricorrente, sempre in relazione al capo a), lamenta che sarebbe stata erroneamente riconosciuta la circostanza aggravante del travisamento pur in presenza della descrizione dello stesso in due modi differenti nel verbale di arresto e nella denuncia;

Rilevato che questa censura non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata laddove ha evidenziato, da un lato, che l'imputato poteva aver tolto il casco dopo il delitto specie perché non vi era ragione di indossarlo dato che procedeva e piedi e, inoltre, che era stato comunque accertato il travisamento posto in essere, essendo di qui irrilevante lo strumento usato per realizzarlo; Ritenuto dunque detto motivo generico perché privo di uno specifico confronto con le argomentazioni sottese alla pronuncia impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01);

Considerato che, mediante il terzo motivo, il ricorrente assume che la propria condotta sarebbe stata solo di resistenza passiva; Osservato che anche tale doglianza non si confronta, di qui risultando carente della necessaria specificità, con la motivazione della Corte territoriale la quale ha valorizzato che egli, per non essere raggiunto dai militari, nel corso dell'inseguimento "zigzagava tra i veicoli ed imboccava contro mano via della Consolazione, tra l'altro, in un orario pomeridiano e, pertanto, particolarmente esposto al traffico veicolare";Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme