Cassation court dismisses appeal claiming lack of specific recidivism motivation under Article 99 of Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appellant's appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crime of Article 495 of the Penal Code. The appellant argued that Article 99, paragraph 4, required explicit reasoning regarding social danger beyond mere prior criminal records. The court rejected this, noting the appellate judgment already sufficiently established the renewed social danger through the nature of recent property crimes and the instrumental use of the offense to conceal traffic violations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99, comma 4, cod. pen.; The requirement for specific motivation regarding social danger in recidivism cases is satisfied when the judgment explicitly links the nature of recent crimes and their context to the offender's proclivity for reoffending, rendering a separate detailed analysis unnecessary.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EZZEMBERGHER SHARON nato a MILANO il 18/12/1990 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna della ricorrente per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che, con l'unico motivo, l'imputata deduce violazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen., con riferimento alla mancata esclusione della recidiva assumendo che a tal fine non sono sufficienti precedenti penali ma occorre una specifica motivazione in ordine alla più spiccata pericolosità sociale del condannato; Rilevato che su detta censura, di carattere reiterativo, la sentenza impugnata ha congruamente osservato che il fatto di reato per cui è processo è espressione della rinnovata pericolosità sociale della ricorrente, dopo la recente commissione di una serie di reati contro il patrimonio, indicativi di certa proclività al delitto e che, inoltre, la strumentalità del delitto ad occultare la violazione di norme del codice della strada corrobora ulteriormente detto giudizio di peculiare pericolosità sociale;
Ritenuto, dunque, il motivo proposto manifestamente infondato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis