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Ordinanza — n. 31544/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31544/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31544/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DEGLI INNOCENTI MARIA GRAZIA nato a LECCO il 17/11/1961 MASTINI CLAUDIO nato a MONZA il 01/01/1959 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; •

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31544/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DEGLI INNOCENTI MARIA GRAZIA nato a LECCO il 17/11/1961 MASTINI CLAUDIO nato a MONZA il 01/01/1959 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; •

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione asserzione difendibile credito contestato risposta alla petizione domanda di revisione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DEGLI INNOCENTI MARIA GRAZIA nato a LECCO il 17/11/1961 MASTINI CLAUDIO nato a MONZA il 01/01/1959 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; •

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna dei ricorrenti anche per il delitto di cui al capo a) di furto in abitazione; Considerato che gli imputati censurano, con l'unico motivo, l'omessa riqualificazione di detto fatto nel delitto di furto "semplice", anche nella forma aggravata, ponendo in rilievo che il reato è stato commesso in uno spazio aperto abbandonato all'interno dell'esercizio commerciale nel quale chiunque avrebbe potuto accedere una volta entrato nel negozio; Ritenuto tale motivo reiterativo di doglianze già svolte dai ricorrenti in sede di gravame, rispetto alle quali è stata fornita, nel disattenderle, una congrua motivazione sin dalla sentenza di primo grado ponendo in rilievo che il furto è avvenuto in una zona non accessibile del negozio dove i dipendenti conservavano in un armadio i propri effetti personali;

Considerato che a fronte della congruità di tale motivazione alcun sindacato è ammesso in questa sede di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec