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Ordinanza — n. 31542/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to address substantive arguments and lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31542/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Moretti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Moretti challenged a second-instance judgment confirming his conviction for fraudulent and improper documentary bankruptcy, arguing incompatibility between his role as a de facto administrator and a plea-bargained money laundering conviction. The court rejected these claims as generic and insufficient, noting that the appellant failed to engage with the appellate court's detailed evaluation of the evidence or the specific reasoning regarding sentencing factors.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected in the lower judgment without providing new specific grounds or a complete confrontation with the court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal failure to confront generic grounds bankruptcy fraud money laundering conviction cattiva gestione irregolarità finanziarie bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORETTI GIUSEPPE nato a ROVATO il 17/12/1962 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Moretti Giuseppe ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta impropria da operazioni dolose. Considerato che il primo motivo di ricorso si limita a rieditare le obiezioni svolte con il gravame di merito sulla presunta incompatibilità dell'attribuzione all'imputato della qualifica di amministratore di fatto e la condanna, a seguito di patteggiannento, dello stesso per il reato di riciclaggio, obiezioni ampiamente confutate dalla sentenza, con la cui motivazione il ricorrente non sì è compiutamente confrontato, mentre non è in discussione che i fatti per cui l'imputato è stato condannato per il reato di riciclaggio non sono gli stessi oggetto della contestazione di bancarotta patrimoniale..

Soprattutto il ricorrente omette di confrontarsi con l'articolata e logica valutazione compiuta dalla Corte del compendio probatorio dal quale ha desunto la qualifica dell'imputato, il che rende oltremodo generico il motivo di ricorso. Considerato che anche il secondo motivo risulta inammissibile, posto che sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio in tutte le sue componenti la giustificazione delle scelte operate dai giudici del merito si ritrae agevolmente dal complesso della motivazione della sentenza impugnata e in particolare dalle argomentazioni poste a sostegno della negazione delle attenuanti generiche e dell'esclusione della recidiva.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così dec