Ordinanza — n. 31540/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHUKASYAN ARMAN nato il 23/09/1993 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia confermava la condanna di primo grado del ricorrente per furto aggravato continuato in un centro commerciale; Considerato che l'imputato, con un unico motivo, contesta la decisione impugnata lamentando un errore nella valutazione delle prove e reiterando, così, censure di mero fatto nella ricostruzione dei fatti e nell'accertamento della sua responsabilità penale per i fatti ascritti; Ricordato che, per fermo orientamento giurisprudenziale, esula dai poteri della Corte di cassazione una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare un vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31540/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHUKASYAN ARMAN nato il 23/09/1993 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia confermava la condanna di primo grado del ricorrente per furto aggravato continuato in un centro commerciale; Considerato che l'imputato, con un unico motivo, contesta la decisione impugnata lamentando un errore nella valutazione delle prove e reiterando, così, censure di mero fatto nella ricostruzione dei fatti e nell'accertamento della sua responsabilità penale per i fatti ascritti; Ricordato che, per fermo orientamento giurisprudenziale, esula dai poteri della Corte di cassazione una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare un vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHUKASYAN ARMAN nato il 23/09/1993 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia confermava la condanna di primo grado del ricorrente per furto aggravato continuato in un centro commerciale; Considerato che l'imputato, con un unico motivo, contesta la decisione impugnata lamentando un errore nella valutazione delle prove e reiterando, così, censure di mero fatto nella ricostruzione dei fatti e nell'accertamento della sua responsabilità penale per i fatti ascritti; Ricordato che, per fermo orientamento giurisprudenziale, esula dai poteri della Corte di cassazione una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare un vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.
U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso