Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31540/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31540/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31540/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHUKASYAN ARMAN nato il 23/09/1993 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia confermava la condanna di primo grado del ricorrente per furto aggravato continuato in un centro commerciale; Considerato che l'imputato, con un unico motivo, contesta la decisione impugnata lamentando un errore nella valutazione delle prove e reiterando, così, censure di mero fatto nella ricostruzione dei fatti e nell'accertamento della sua responsabilità penale per i fatti ascritti; Ricordato che, per fermo orientamento giurisprudenziale, esula dai poteri della Corte di cassazione una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare un vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31540/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHUKASYAN ARMAN nato il 23/09/1993 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia confermava la condanna di primo grado del ricorrente per furto aggravato continuato in un centro commerciale; Considerato che l'imputato, con un unico motivo, contesta la decisione impugnata lamentando un errore nella valutazione delle prove e reiterando, così, censure di mero fatto nella ricostruzione dei fatti e nell'accertamento della sua responsabilità penale per i fatti ascritti; Ricordato che, per fermo orientamento giurisprudenziale, esula dai poteri della Corte di cassazione una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare un vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

Parole chiave

Generato dall'IA
accertamento arbitrario dei fatti arbitro verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali testimonianza inattendibile testimone anonimo
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHUKASYAN ARMAN nato il 23/09/1993 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia confermava la condanna di primo grado del ricorrente per furto aggravato continuato in un centro commerciale; Considerato che l'imputato, con un unico motivo, contesta la decisione impugnata lamentando un errore nella valutazione delle prove e reiterando, così, censure di mero fatto nella ricostruzione dei fatti e nell'accertamento della sua responsabilità penale per i fatti ascritti; Ricordato che, per fermo orientamento giurisprudenziale, esula dai poteri della Corte di cassazione una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare un vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso