Cassation court dismisses appeal for false generalities regarding identity during police search as manifestly unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for providing false generalities to Carabinieri during a search. The appellant argued that false statements about identity were not intended for public records, but the court found the declarations were made to facilitate the preparation of a public act for recognition purposes. Consequently, the first ground was deemed manifestly unfounded, and the second ground regarding mitigating circumstances was rejected as a novel and unsupported criticism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 495 cod. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: False generalities provided to police during a search constitute the crime of false generalities when intended for the preparation of a public act, rendering appeals based on the lack of public record intent manifestly unfounded.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMISANI PATRIZIO nato a ALATRI H 24/07/1984 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte dì appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del PALMISANI per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen., in quanto aveva fornito false generalità ai Carabinieri che stavano effettuando una perquisizione personale e veicolare; Considerato che il ricorrente, con il primo motivo, assume violazione dell'art.495 cod. pen. e correlato vizio di motivazione poiché le false dichiarazioni rese sulla sua identità non erano destinate ad essere riprodotte in un atto pubblico; Rilevato che, come congruamente evidenziato dalla Corte territoriale, in realtà le false generalità sono state declinate agli operanti nell'ambito di una perquisizione e dunque in vista della redazione di un atto pubblico, che pur essendo stato predisposto materialmente in caserma aveva valore solo ricognitivo di quanto precedentemente accaduto;
Ritenuto, dunque, il primo motivo manifestamente infondato; Considerato che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato che si tratta di una censura inedita poiché la sentenza di primo grado aveva già indicato le ragioni per le quali le stesse non potevano essere riconosciute e in appello non è stato dedotto alcun motivo specifico di impugnazione sulla questione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec