Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and failure to substantiate claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for fraudulent bankruptcy but failed to substantiate his arguments. The court found the appeal generic because it merely criticized the lower court's reasoning without engaging with the detailed factual and legal grounds provided.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains only generic assertions or fails to substantiate the grounds for challenging the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO GIUSEPPE MARIO nato a TORRE ANNUNZIATA il 22/01/1936 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Russo Giuseppe Mario ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Napoli ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Considerato che con il rimo motivo di ricorso vengono formulate solo censure in fatto o meramente assertive nella denunzia dell'omessa confutazione dei motivi d'appello invece effettuata dalla Corte territoriale con motivazione con la quale il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato.
Considerato che il secondo motivo è parimenti generico nella misura in cui non si confronta con l'ampia motivazione resa dalla Corte in merito alla prognosi negativa sulla pericolosità dell'imputato, autonomamente idonea a sostenere il diniego della sospensione condizionale della pena a prescindere dalla possibilità che l'imputato possa accedervi in ragione dell'entità della pena irrogata e dell'età del medesimo. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i