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Ordinanza — n. 31530/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31530/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31530/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACERRA VINCENZO nato a NAPOLI il 29/07/1966 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Acerra Vincenzo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato. Considerato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che già il motivo d'appello sull'esclusione della recidiva era intrinsecamente generico e la Corte territoriale ha dunque fornito risposta adeguata allo spessore delle doglianze proposte; peraltro dal complesso della motivazione emergono in maniera sufficientemente esaustiva le ragioni della ritenuta espressività del reato per cui si procede.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31530/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che anche il secondo motivo è manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, nell'escludere l'applicabilità della sanzione sostitutiva richiesta (ossia esclusivamente quella pecuniaria) con i motivi d'appello, ha fornito adeguata motivazione a sostegno di tale statuizione - e dunque insindacabile in questa sede (ex multis Sez. 6, n. 43263 del 13/09/2023, Lo Monaco, Rv. 285358) - mentre alcun obbligo di fissare ulteriore udienza gravava sul giudice del merito una volta che, per l'appunto, l'imputato già aveva formulato con il gravame di merito richiesta di vedersi irrogare la sanzione sostitutiva.

Parole chiave

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imputazione di furto accusa penale altri capi d'accusa testimone a discarico reato flagrante testimonianza della vittima
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACERRA VINCENZO nato a NAPOLI il 29/07/1966 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Acerra Vincenzo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato. Considerato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che già il motivo d'appello sull'esclusione della recidiva era intrinsecamente generico e la Corte territoriale ha dunque fornito risposta adeguata allo spessore delle doglianze proposte; peraltro dal complesso della motivazione emergono in maniera sufficientemente esaustiva le ragioni della ritenuta espressività del reato per cui si procede.

Considerato che anche il secondo motivo è manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, nell'escludere l'applicabilità della sanzione sostitutiva richiesta (ossia esclusivamente quella pecuniaria) con i motivi d'appello, ha fornito adeguata motivazione a sostegno di tale statuizione - e dunque insindacabile in questa sede (ex multis Sez. 6, n. 43263 del 13/09/2023, Lo Monaco, Rv. 285358) - mentre alcun obbligo di fissare ulteriore udienza gravava sul giudice del merito una volta che, per l'appunto, l'imputato già aveva formulato con il gravame di merito richiesta di vedersi irrogare la sanzione sostitutiva.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così decis