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Ordinanza — n. 31523/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for false communications and bankruptcy as inadmissible due to generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31523/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Santi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued he could not access company accounts while incarcerated, but the court found his claims generic and unsupported by the lower court's detailed reasoning. The decision emphasized that the appeal failed to substantiate its arguments against the specific motivations provided in the second-instance judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on generic assertions without confronting the specific motivations of the contested judgment or providing concrete evidence to refute the established facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal false communications bankruptcy proceedings generic grounds failure to confront motivations court costs criminal appeal bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTI GIUSEPPE nato a BOLOGNA il 18/07/1966 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Santi Giuseppe ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Bologna ne ha confermato la condanna per i reati di false comunicazioni sociali, ricorso abusivo al credito e bancarotta semplice. Considerato che i primi sei motivi si fondano sul comune presupposto che all'imputato sarebbe stato impossibile accedere alle scritture contabili in quanto incarcerato per altra causa prima del fallimento della società.

In realtà il ricorrente prospetta che gli è stato impedito dal curatore l'accesso richiesto, circostanza nemmeno evocata con i motivi d'appello e comunque solo assertivamente eccepita. Soprattutto egli non si confronta con la motivazione della sentenza, che ha analiticamente indicato le ragioni della ritenuta configurabilità dei reati contestati, e si limita in maniera generica - e per molti aspetti meramente congetturale - ad ipotizzare la possibilità per l'imputato di dimostrare l'insussistenza dei reati contestati una volta messo in grado di accedere alla contabilità.

Considerato, infine, che le doglianze articolate con l'ultimo motivo in merito alla commisurazione del trattamento sanzionatorio risultano generiche e prive del confronto con la motivazione della sentenza. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Il Presidente Rossel