Italian Supreme Court dismisses criminal appeal as inadmissible because it was signed personally by the defendant rather than by a qualified defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the criminal appeal filed by Roncal Romero Raul Diego Daniel inadmissible. The defendant personally signed the petition, whereas the law requires such documents to be signed by a defense attorney registered on the Special Roll of the Court of Cassation. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary formal standing and ordered the defendant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1; Art. 613, comma 1; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if it is not signed by a defense attorney registered on the Special Roll of the Court of Cassation, as personal signature by the accused does not satisfy the statutory requirement for formal standing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RONCAL ROMERO RAUL DIEGO DANIEL ( CUI 05PFUPV ) nato il 24/09/1993 avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA( dato avviso alle parti• 7 udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l'imputato Roncal Romero Raul Diego Daniel ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna dello stesso per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 525 comma 1, nn. 2 e 4 cod. Pen.; Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. Pen., e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 maggio 20