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Ordinanza — n. 31521/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as generic and lacking specific grounds for challenging sentencing reduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31521/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a sentencing reduction from the Court of Appeal of Rome, arguing deficiencies in the reasoning regarding criminal responsibility and penalty determination. The court rejected these claims because the arguments were generic, merely repeating reasons already found infondate by the lower court, and failed to provide specific grounds for the alleged motivational defects.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4 c.p.; Art. 360, n. 5 c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, merely repeat arguments already rejected by the court of appeal, or fail to provide specific reasons for alleged defects in the reasoning regarding criminal responsibility and sentencing.

Parole chiave

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generic appeal grounds sentencing reduction criminal responsibility inadmissible appeal procedural costs Cassazione ordinanza penal code provisions motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 4 c.p.
Art. 360, n. 5 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'APPOLLONIO CARLO MATTEO nato a ROMA il 19/10/1984 avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'imputato D'appollonio Carlo Matteo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa in primo grado, ha rideterminato la pena inflitta allo stesso in anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione, per il reato di cui all'art. 455 e 81 cod. Pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità e della determinazione della pena, è generico perché, da un lato, fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici, dall'altro, adduce carenze motivazionali in ordine al trattamento sanzionatorio sorretto, invece, da congrua indicazione delle ragioni che hanno indotto la corte di merito a ridurlo nei termini suindicati (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 magg