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Ordinanza — n. 31519/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds and failure to provide specific argumentation against the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31519/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Hurra Wilipan Dario Marcelo and Perez Rodriguez Sebastian Felipe inadmissible. Both defendants challenged the conviction for aggravated theft and attempted robbery, arguing errors in applying sentencing aggravations and mitigating circumstances. The court rejected these claims because the arguments were generic, repetitive of previous proceedings, and failed to provide the specific, reasoned critique required by law.

Regesto Legislator

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Art. 624, 625 n. 4, 62 n. 4 cod. pen.; Appeals must be specific and argumentative; generic or repetitive grounds fail to meet admissibility requirements.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds rejection failure to argue specifically repetitive arguments dismissal sentencing aggravation review furto aggravato truffa aggravata aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 624 cod. pen.
Art. 625 n. 4 cod. pen.
pen.; Ritenuto che il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, che contesta l'erronea applicazione dell'art. 625 n.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
pen.; Ritenuto che il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, che contesta l'erronea applicazione dell'art. 625 n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HURRA WILIPAN DARIO MARCELO nato il 15/07/1990 PEREZ RODRIGUEZ SEBASTIAN FELIPE nato il 27/08/1983 avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che gli imputati Hurra Wilipan Dario Marcelo e Perez Rodriguez Sebastian Felipe ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna degli stessi per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 nn. 4, 5 e 8 bis cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, che contesta l'erronea applicazione dell'art. 625 n. 4 cod. peri., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (che ha già ben posto in evidenza le circostanze di fatto - che vanno oltre il mero approfittamento della distrazione della persona offesa - su cui è stata ricostruita la sussistenza dell'aggravante della destrezza);

Considerato che il secondo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, che contesta vizio di motivazione in relazione alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è indeducibile perché fondato su circostanze di fatto, peraltro, genericamente enunciate, e su ragioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il