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Ordinanza — n. 31518/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and inadmissible for failing to provide specific arguments on particular leniency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31518/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Mancin Daiana inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal, alleging a violation of law regarding particular leniency under Article 131-bis of the Penal Code, was deemed generic because it merely repeated arguments already rejected by the appellate court. The court ruled that such a claim requires a complex, case-specific evaluation of the conduct's peculiarities, culpability, and damage, which the appellant failed to provide.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal challenging the exclusion of punishability for particular leniency is inadmissible if it is generic and fails to present specific arguments addressing the complex evaluation of the concrete case facts required by law.

Parole chiave

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particular leniency inadmissible appeal generic grounds particular tenuity Cassation procedure punibilità gravità della pena attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
art. 595 cod. pen
Rilevato che l'imputata Mancin Daiana ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Torino - in funzione di giudice di appello - ha confermato la condanna della stessa per il reato di cui all'art. 595 cod. pen.
art. 133 comma 1 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez U. n. 13681 del 25/02/2016 Tushaj, Rv. 266590
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCIN DAIANA nato a RIVOLI il 06/08/1990 avverso la sentenza del 07/12/2023 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'imputata Mancin Daiana ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Torino - in funzione di giudice di appello - ha confermato la condanna della stessa per il reato di cui all'art. 595 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. peri., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici. Inoltre, esso è manifestamente infondato, oltre che generico, posto che, per il diritto vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133 comma 1 cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile e dall'entità del danno o del pericolo (Sez U. n. 13681 del 25/02/2016Tushaj, Rv. 266590) e dopo le modifiche ad opera dell'art. 1 comma 1 lett.

c) d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, anche alla condotta successiva al reato (laddove la sentenza impugnata ha tra l'altro evidenziato la non occasionalità della condotta, cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); Ritenuto che i rilievi sopra evidenziati non risultano superati dagli argomenti esposti nella memoria difensiva versata in atti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1