Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for generic arguments and mere factual complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for theft and fraud, arguing violations of law regarding subjective elements and exemption clauses. The court rejected these claims because they merely reiterated facts already discussed and dismissed in the lower court without new legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court must present new legal arguments; generic reiteration of facts or mere complaints without new legal grounds renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARDI SIMONA nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 15/02/1986 avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l'imputata Nardi Simona ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna della stessa per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge in relazione alla conferma della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e, inoltre, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito;
Considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che contestano, rispettivamente, vizio di motivazione in relazione alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (cfr. pag 2 della sentenza impugnata e pag. 3 ove si evidenzia come peraltro il motivo ex art. 131 bis sia stato genericamente dedotto già in quella sede);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 ma