Italian Court dismisses appeal claiming sentencing discretion violation regarding base penalty under Art. 624-bis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Ahmetovic Mise! and Dejan Matic inadmissible, rejecting their claim of a motivation defect regarding the base penalty. The defendants argued the lower court erred in setting the base penalty under Article 624-bis of the Penal Code, but the court found this ground legally impermissible in a legitimacy review. Consequently, the court ruled that sentencing discretion belongs to the trial judge and the appeals were dismissed with costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624-bis comma 1 cod. pen.; Art. 132 e 133 cod. pen.: The determination of the base penalty and its adjustment for aggravating or mitigating circumstances falls within the discretionary power of the judge of the merits, rendering appeals challenging this specific calculation inadmissible in a review of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AHMETOVIC MISEL (CUI 02GMBTR) nato a RIMINI il 09/02/1992 MATIC DEJAN (CUI 05AM61X) nato il 05/07/1993 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che gli imputati Ahmetovic Mise! e Dejan Matic ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, escludendo l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta in anni uno, mesi due e giorni sei di reclusione ed euro 275 ,00 di multa, confermando nel resto la condanna degli stessi per il reato di cui agli artt. 110 e 624 bis cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione in relazione all'individuazione della pena base di cui all'art. 624-bis comma 1 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, in relazione peraltro alla fissazione della pena base nel minimo edittale (si vedano, in particolare pag. 2 e 3 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condannai ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1