Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual elements under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal, alleging a defect in reasoning regarding evidence and sentencing, was deemed generic and indeterminate. Consequently, the court held that the appellant failed to specify the factual elements supporting the criticism, preventing the reviewing judge from exercising its supervisory power.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 496 c.p.; The appeal must specify the factual elements underlying the criticism; generic grounds lacking determinate elements render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGNETTA ROSARIO nato a PALERMO il 02/12/2000 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l'imputato Agnetta Rosario ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna dello stesso per il reato di cui all'art. 496 cod. Pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove e alla mancata determinazione della pena nel minimo edittale, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 maggio