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Ordinanza — n. 31513/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic arguments and failure to cite new legal grounds at appeal stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31513/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the appellate court's reduction of the sentence and conviction for preferential bankruptcy, but the court found these arguments generic and repetitive of issues already resolved by the lower courts. Furthermore, the court rejected the third ground for appeal because the specific legal provision cited was not previously raised as a distinct reason for appeal, violating procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: Appeals must be specific and cite new legal grounds; generic arguments or failure to raise specific legal provisions at the appeal stage render the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic arguments failure to cite procedural requirements bankruptcy fraud appellate review legal provision omission bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod.
Art. 364 cod. proc. pen.
Art. 224 comma 1 n. 1 I.f.
Art. 217 comma 1 n. 4 I.f.
Art. 131-bis cod. pen.
Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.
art. 131-bis cod. pen
Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOFANELLI SOFIA nato a PISTOIA il 14/04/1965 avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; PI

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'imputata Tofanelli Sofia ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto la stessa dal reato di cui al capo C) (bancarotta fraudolenta preferenziale continuata), limitatamente al pagamento della somma di euro 2.900,00 e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata aggravante, ha rideterminato la pena in mesi otto di reclusione, riducendo la durata delle pene accessorie fallimentari; ha confermato nel resto; Ritenuto che il primo motivo ed il secondo motivo dì ricorso, che contestano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermata responsabilità dell'imputata in relazione al reato di cui al capo A) (artt. 224 comma 1 n. 1 e 217 comma 1 n. 4 I.f.) e C) (bancarotta preferenziale per la somma di euro 1.729,31), sono generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate, con argomenti congrui e non manifestamente illogici, dal giudice del gravame, e, pertanto, non specifici; ed inoltre non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni dei suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 6 -8 della sentenza impugnata che ha già elencato le varie ragioni che militano per la sussistenza del reato di aggravamento del dissesto sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, e quelle che dimostrano la configurazione del reato di bancarotta preferenziale, confutando già in quella sede gli argomenti difensivi qui riproposti, anche riguardo al punto della delibera del 2015 del presunto ripianamento, e alla lesione della par con dicio relativamente alla restituzione della somma di cui al capo C);

Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano pag. 5 - 7 della sentenza impugnata), oltre che dall'atto di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.