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Ordinanza — n. 31512/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as late, ruling appeal filed after 30-day limit expired under pre-Cartabia procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31512/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to procedural tardiness, rejecting the defense's arguments regarding prescription and timing. The appellant filed the appeal on October 30, 2017, well after the thirty-day deadline established by the pre-Cartabia Code of Criminal Procedure for appeals against first-instance judgments. Consequently, the court ruled that the appeal was untimely and dismissed the entire petition, ordering the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 544, comma 2 c.p.p.; Art. 591 lett. c) e 585 lett. b) c.p.p.: An appeal filed after the statutory thirty-day period is inadmissible, and the defense of prescription cannot be raised when the appeal itself is time-barred.

Parole chiave

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procedural tardiness appeal deadline Code of Criminal Procedure prescription defense Cartabia reform inadmissible appeal court costs restituzione del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 544, comma 2, c.p.p.
Art. 591 lett. c) c.p.p.
Art. 585 lett. b) c.p.p.
- applicabili nel caso di specie nella versione ante riforma Cartabia, senza l'allungamento di cui all'art. 585 comma 1- bis, essendo stata la sentenza impugnata emessa prima della sua entrata in vigore risalente al 30.12.2022 (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 37789 del 03/07/2023
585 comma 1- bis, essendo stata la sentenza impugnata emessa prima della sua entrata in vigore risalente al 30.12.2022 (Sez. 5, n. 37789 del 03/07/2023, Rv.
Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015
Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANDI FLAVIO nato a STAZZEMA il 22/05/1960 avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Landi Flavio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, in epigrafe indicata, che ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello proposto nell"interesse dell'imputato, avverso la sentenza di condanna inflitta in primo grado all'imputato per i reati di cui agli artt.81, 110, 117, 476 cod. pen.; Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce la prescrizione dei reati e la non tardività dell'appello sono manifestamente infondati, risultando correttamente pronunciata la declaratoria di inammissibilità per essere stato l'appello depositato tardivamente in data 30.10.2017, laddove la sentenza di primo grado, pronunciata il 6.12.2016, risulta depositata nel termine di legge di quindici giorni di cui all'art. 544, comma 2, del codice di rito (in data 7.12.2016), con la conseguenza che il termine per impugnare di giorni trenta, ex artt. 591 lett.

c) e 585 lett.

b) cod. proc. pen. - applicabili nel caso di specie nella versione ante riforma Cartabia, senza l'allungamento di cui all'art. 585 comma 1- bis, essendo stata la sentenza impugnata emessa prima della sua entrata in vigore risalente al 30.12.2022 (Sez. 5, n. 37789 del 03/07/2023, Rv. 285148 - 01) - era già ampiamente scaduto il 20.1.2017 (d'altra parte ove pure si aggiungessero i quindici giorni indicati in ricorso, l'appello rimarrebbe comunque tardivo); con la ulteriore conseguenza che a fronte della inammissibilità dell'appello per tardività non può essere rilevata la prescrizione del reato - successiva, peraltro, a differenza di quanto assume la difesa, alla sentenza di primo grado (cfr.

Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa del