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Ordinanza — n. 31510/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific argumentation against sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31510/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Adamo Carmelo inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appellant challenged a second-instance conviction for aggravated theft, arguing violations of law regarding sentencing aggravations and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as generic because they merely repeated arguments already dismissed by the lower court without providing new, specific legal criticism.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and fail to provide a specific, argumentative critique of the lower court's decision, as the appellate court requires distinct reasoning rather than a restatement of previously rejected points.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal grounds inadmissible appeal specific argumentation requirement aggravating circumstances generic mitigating circumstances Court of Cassazione sentencing review minaccia non comprovata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 110 c.p.
Art. 81 c.p.
Art. 612 c.p.
Art. 7 I. 203/91
; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 I.
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADAMO CARMELO nato a PORTICI il 05/08/1964 avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'imputato Adamo Carmelo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna dello stesso per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 612 comma 1 e 2 cod. pen. ; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. 203/91 e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono dì assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (che ha già evidenziato le ragioni della piena ricorrenza nel caso di specie dell'aggravante in parola in considerazione del tenore dei riferimenti espliciti operati dall'imputato, cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).

Peraltro, contestando anche la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, il motivo non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata in cui si evidenzia l'assenza di elementi positivi di valutazione);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i