Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and repetition of lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Bonelli Patrizio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's application of Article 482 of the Penal Code regarding gross falsehood, arguing an error in fact-finding. The court rejected this because the complaint consisted solely of factual grievances and merely repeated arguments already dismissed by the lower courts without new legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based solely on mere complaints regarding facts or constitutes a pedissequous repetition of arguments already rejected by the court of first instance or appeal.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONELLI PATRIZIO nato a NAPOLI il 20/10/1970 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; P
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l'imputato Bonelli Patrizio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dello stesso per il reato di cui al capo B) dell'imputazione (art. 186 comma 1, lett.
c) D. Lvo n. 285/1992) perché estinto per prescrizione, e ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 482, in relazione all'art. 477 cod. Pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione dell'art. 482 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e, inoltre, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (che ha già indicato, con motivazione qui non censurabile non risultando manifestamente illogica, le ragioni per cui non è configurabile nel caso di specie il falso cd. grossolano); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 mag