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Ordinanza — n. 31506/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere complaint lacking legal basis regarding sentencing and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31506/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Ibrahimi Sergian inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal contested the sentencing logic and the disproportionate denial of generic mitigating circumstances compared to aggravating ones. The court rejected this because the complaint constituted a mere factual grievance rather than a legal argument, and the lower court's reasoning was sufficiently logical and based on decisive elements.

Regesto Legislator

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Artt. 624 bis e 625 cod. pen.; The appeal is inadmissible if it consists merely of factual complaints regarding sentencing or the application of mitigating circumstances, provided the lower court's reasoning is not logically flawed and addresses decisive elements.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaint sentencing logic mitigating circumstances generic mitigation Court of Cassazione procedural admissibility attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Artt. 624 bis e 625 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IBRAHIMI SERGIAN ( CUI 03LM3KN ) nato a FIRENZE il 11/11/1992 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRITO Rilevato che l'imputato Ibrahimi Sergian ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna dello stesso per plurimi reati di furto di cui ai capi 1), 2), 3), 4). (artt. 624 bis e 625 cod. pen.) Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti contestate, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed, inoltre, è manifestamente infondato in presenza (sì veda pag. 4 della sentenza impugnata ove si dà conto delle ragioni per le quali l'aumento per la continuazione per ciascun furto è stato determinato in misura - congrua - di mesi due ciascuno sulla pena base di cui alla sentenza irrevocabile prodotta dalla difesa, e di quelle per cui è da ritenere già equo, e corretto, il riconoscimento delle attenuanti in termini di equivalenza) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il