Sentenza — n. 31503/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CAPONE GIOVANNI nato a CASAL DI PRINCIPE il 05/01/1964 D'AMBROSCA MICHELE nato a MONDRAGONE il 29/11/1964 PITTONI ALBERTO nato a CARBONIA il 24/09/1965 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 31503/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CAPONE GIOVANNI nato a CASAL DI PRINCIPE il 05/01/1964 D'AMBROSCA MICHELE nato a MONDRAGONE il 29/11/1964 PITTONI ALBERTO nato a CARBONIA il 24/09/1965 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CAPONE GIOVANNI nato a CASAL DI PRINCIPE il 05/01/1964 D'AMBROSCA MICHELE nato a MONDRAGONE il 29/11/1964 PITTONI ALBERTO nato a CARBONIA il 24/09/1965 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che gli imputati Capone Giovanni, D'Ambrosca Michele e Pitton i Alberto ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa in primo grado, escluse le aggravanti di cui agli artt. 625 n. 2 e 61 n. 7 cod. pen. e ritenute le già concesse attenuanti in regime di equivalenza con la residua aggravante, ha rideterminato la pena in mesi sette di reclusione ed euro 180,00 di multa ciascuno per il reato di furto pluriaggravato - così riqualificata dal giudice di primo grado l'imputazione per furto in abitazione - e ha confermato nel resto; avverso la predetta sentenza ricorrono autonomamente gli imputati chiedendo la declaratoria di estinzione del reato per essere in data 27.9.2023 intervenuta remissione della querela nei confronti di Caputo e D'Ambrosca, con relativa accettazione, e in subordine per il decorso del termine di prescrizione prima della sentenza di appello emessa il 18.4.2023; considerato che il delitto per cui è processo è procedibile, dopo le innovazioni introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022, a querela di parte; rilevato che è intervenuta la remissione della querela da parte della persona offesa, Martinelli Pierluigi, nei confronti di Capone e D'Ambrosca, in data 27.9.2023, con relativa accettazione da parte dei predetti; atteso che ai sensi dell'art.155 comma 2 codice penale tale remissione deve ritenersi estesa anche al Pittoni in assenza di una ricusazione da parte dello stesso; ritenuto che pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela; considerato che le spese devono essere poste a carico dei querelati;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela, pone le spese processuali a carico dei querelati. Così deciso,