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Ordinanza — n. 31500/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds and prior waiver of penalty responsibility argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31500/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the sole ground of appeal was generic and lacked the specific elements required by law. The appellant had previously waived the argument regarding the establishment of criminal responsibility, which the lower court explicitly noted, while the appeal failed to specify the legal violation. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal ground is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the alleged legal violation, and cannot be raised if the party previously waived the specific issue of criminal responsibility.

Parole chiave

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generic appeal ground inadmissible appeal waiver of responsibility criminal procedure code specificity requirement court costs legal indeterminacy riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge in relazione al proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge in relazione al proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENNA ROBERTO nato a CANOSA DI PUGLIA il 26/11/1997 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'imputato Renna Roberto ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la sua condanna peri reati di cui agli artt. 56, 110, 61 n. 5, 624-bis comma 3 e 625 comma 1, n. 7 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge in relazione al proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Inoltre, esso è inammissibile perché l'imputato aveva rinunciato al motivo d'impugnazione sull'accertamento della penale responsabilità: a pag. 2 della sentenza impugnata è possibile leggere " osserva la Corte che l'esplicita rinunzia di cui si è detto poco sopra, esime questa Corte dal motivare in ordine alla responsabilità del Renna per il fatto a lui ascritto, dovendosi ritenere la stessa per acclarata" (tenuto conto, d'altronde, dell'esaustivo accertamento di primo grado); per altro verso la sentenza impugnata ha in maniera più che esauriente motivato in ordine al trattamento sanzionatorio, oggetto di specifica deduzione difensiva;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1