Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific legal correlation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Forte Carmela Paola inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a partial reform of her sentence regarding imprisonment and fines, arguing violations of sentencing guidelines and general mitigating circumstances. The court rejected these claims because the grounds were too generic and failed to correlate with the specific reasoning provided in the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack a specific correlation with the reasoning of the decision under review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORTE CARMELA PAOLA nato a SIRACUSA il 29/06/1986 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l'imputata Forte Carmela Paola ricorre avverso la sentenza del 30.06.2023 con cui la Corte di appello di Catania ha parzialmente riformato — limitatamente alla rideterminazione della pena inflitta all'imputato in mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa — confermando nel resto, la pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Siracusa in data 12.05.2020 che aveva dichiarato colpevole l'imputata per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 n.2 cod. pen. e la aveva condannata, alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 530,00 di multa;
Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che contestano rispettivamente, il primo, violazione della legge penale in materia di determinazione del trattamento sanzionatorio ai sensi dell'artt. 132 e 546 cod. pen. ed il secondo, vizio di motivazione e violazione di legge penale in materia di circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art.62-bis cod. pen., sono generici perché fondati su argomenti del tutto generici ed in ogni caso sollevano questioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata in cui vi è puntuale motivazione sul trattamento sanzionatorio, comunque ridimensionato, e sulle ragioni della negazione delle attenuanti generiche);
Rilevato, peZ.anto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna tkricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso