Cassation court dismisses appeal as facts are exclusively within trial court's power to evaluate.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal sought to reconstruct facts using criteria different from those adopted by the trial court. The appellant argued for a new factual assessment, but the court noted that the lower court had already provided a logically and legally sound reconstruction of the management role and refuted the defense's arguments. Consequently, the court ruled that the cassation judge lacks the power to re-evaluate factual elements, reserving this authority exclusively for the judge of merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements established by the lower court, as the assessment of facts is exclusively reserved to the judge of merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEMURTAS DANILO nato a CARBONIA il 07/08/1972 avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l'imputato Demurtas Danilo ricorre avverso la pronuncia con cui la Corte di appello di Brescia in data 23 giugno 2023 ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo in data 26.11.2019, che aveva dichiarato colpevole l'imputato dei delitti di cui agli artt. 216 comma 1 nn. 1 e 2, in relazione all'art. 219 comma 2 n.1 I.fall. e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e all'aggravante di cui all'art. 219 I.fall., lo aveva condannato alla pena di anni 3 di reclusione con applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 216 u.c.
I. fall. per la durata di anni tre; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che deduce vizio di motivazione nonché violazione di legge penale e di legge processuale penale non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, sia pag. 5 e 6 che riportano la ricostruzione del ruolo gestorio operata nella pronuncia di primo grado, sia le pagg. 9, 10 e 11 in cui la corte di merito conferma tale ricostruzione confutando, con argomenti congrui, gli aspetti contrapposti dalla difesa, evidenziando, tra l'altro, come la difesa non avesse chiesto l'escussione dei testi delle cui dichiarazioni aveva riferito il curatore); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così decis