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Ordinanza — n. 31496/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as groundless for repeating first-instance reasoning on aggravated violence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31496/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal by Turmanidze Tornike inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance confirmation of his conviction for theft involving aggravated violence, arguing a defect in the court's reasoning regarding the aggravating circumstance. The court rejected this claim as manifestly unfounded because the appellant's arguments merely repeated reasons already discussed and dismissed by the lower judges, who had established the aggravating factor based on specific evidence of the suspect's behavior near the door lock.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 625 n.2 c.p.: An appeal alleging a defect in reasoning is inadmissible if the grounds are generic and merely repeat arguments already examined and rejected by the court of second instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetition of arguments aggravated violence theft conviction court costs Cassation procedure reati violenti

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 625 n.2 c.p.
Pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.2 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURMANIDZE TORNIKE nato il 25/08/1992 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'imputato Turmanidze Tornike ricorre avverso la sentenza del 26.09.2023 con cui la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Mantova che aveva accertato la responsabilità dell'imputato per il delitto di cui agli artt. 56, 110, 624 bis cod. Pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.2 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (laddove la sentenza impugnata nel dare atto della ricostruzione della sentenza di primo grado riporta la sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose pacificamente attestata dal tentativo di forzatura della porta d'ingresso dell'abitazione, essendo stato udito l'imputato armeggiare con rumori metallici vicino alla serratura, e ciò di là della configurabilità di tale aggravante anche in caso di tentativo del reato);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 maggi