Criminal appeal dismissed for inadmissibility as the sole ground challenges a non-appealable statutory provision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the sole ground of complaint challenged Article 62 bis of the Penal Code, which is not subject to review in the Court of Cassation. The appellant argued for a violation of law and a defect in reasoning regarding this specific article, but the court noted that such complaints are procedurally barred in this stage of litigation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: A complaint challenging the application of Article 62 bis of the Penal Code is inadmissible in the Court of Cassation as it is not a ground for cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANNA DOMENICO nato a CATANIA il 24/02/1976 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l'imputato D'Anna Domenico ricorre avverso la sentenza del 16.05.2023 con cui la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale della medesima città che aveva ritenuto responsabile l'imputato del reato di cui agli artt. 624 bis e 625 n.2 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine all'art. 62 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi (nel caso di specie intensità del dolo e precedenti penali) o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,