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Ordinanza — n. 31490/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for fraudulent bankruptcy due to lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31490/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for fraudulent bankruptcy, arguing procedural flaws in evidence evaluation and the recognition of the crime. The court rejected these claims, stating that the appellate court's factual findings were logical and legal, and that the cassation court lacks the power to re-evaluate evidence.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The cassation court cannot re-evaluate factual elements or evidence; appeals based on generic retrial of facts or lack of specific grounds are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal fraudulent bankruptcy re-evaluation of facts cassation powers specific grounds requirement bancarotta fraudolenta lotta contro la frode inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Art. 216 comma 1 n.1 I.fall.
Rilevato che l'imputato Orsi Vittorangelo ricorre avverso la sentenza del 7 giugno 2023 con cui la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato - limitatamente alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 u.c.
Art. 219 II comma n.1 I.fall.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORSI VITTORANGELO nato a CREMONA il 02/04/1942 avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'imputato Orsi Vittorangelo ricorre avverso la sentenza del 7 giugno 2023 con cui la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato - limitatamente alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 u.c. I.fall. nella misura di anni due - confermando nel resto, la pronuncia di primo grado emessa dal G.U.P. del Tribunale della medesima città, che aveva accertato la responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, in concorso, in relazione al fallimento della società S.I.C. s.r.l. (dichiarato il 2 novembre 2015) e lo aveva assolto dalle ulteriori imputazioni di bancarotta distrattiva ed, esclusa per l'effetto la contestata aggravante di cui all'art. 219, II comma n.1 I.fall., concesse le attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione nonché alle pene accessorie per la durata di anni dieci.

Ritenuto che il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che contestano rispettivamente, il primo, vizio di motivazione con riferimento al reperimento della documentazione contabile della fallita, il secondo, vizio di motivazione in ordine alle dichiarazioni rese dal teste Hysmet all'udienza del 29.03.2023, nonché per travisamento della prova, ed il terzo, vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale ai sensi dell'art. 216 comma 1 n.1. I.fall., sono indeducibili in quanto oltre che essere fondati su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, sono inoltre tendenti ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata che nel confermare la responsabilità del ricorrente per la bancarotta documentale fa riferimento, tra l'altro, alla testimonianza di Hysmet che a sua volta pone in evidenza il ruolo del ricorrente, nonchè la pagina successiva, e segg., in cui vengono esaminate le ulteriori emergenze che depongono per la ricostruzione accusatoria anche in punto di dolo specifico - attestato da plurimi elementi congruamente valutati - e smentiscono quella difensiva inziale oltre che quella resa a seguito della deposizione del Hysmet - correttamente definita di "aggiustamento" dalla corte di merito); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Considerato che il quarto motivo di ricorso che deduce vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento di Orsi quale amministratore della società fallita, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (dovendosi ritenere superato e non rilevante, ai fini indicati, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, il profilo della cessazione dalla carica in epoca antecedente al fallimento);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle