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Ordinanza — n. 31488/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy fraud conviction for lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31488/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Enzo Coltrioli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Coltrioli challenged his conviction for simple and fraudulent bankruptcy as administrator of a failed company, arguing errors in applying civil and bankruptcy laws regarding asset liquidation and vehicle sales. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed by the lower courts without providing new, specific reasoning to overturn the factual findings.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p., comma 1, lett. a; Art. 360 c.p.p., comma 1, lett. b: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already rejected by the court of first instance without offering specific, new, and arguable criticism of the judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal bankruptcy fraud lack of specific argumentation reiteration of rejected claims court costs and fine bancarotta fraudolenta cattiva gestione appropriazione indebita di fondi

Disposizioni normative citate

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Art. 217, comma 2, I.fall.
Art. 2214 cod. civ.
Art. 2412 cod. civ.
Art. 2478 cod. civ.
Art. 216, comma 1, I.fall.
Art. 219, comma 2 n.1, I.fall.
Art. 223, comma 1, I.fall.
Art. 1241 cod. civ.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLTRIOLI ENZO nato a CITIW DI CASTELLO il 01/02/1962 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'imputato Coltrioli Enzo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, che aveva accertato la responsabilità del predetto, nella qualità di amministratore unico della Edil Quattro s.r.l. (società dichiarata fallita il 22.02.2016) per il reato di bancarotta semplice documentale di cui al capo 1 della rubrica, così riqualificata l'originaria contestazione, e per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione in relazione all'autocarro Range Rover ceduto alla società Happy Trade s.r.I., il cui corrispettivo non era rientrato nelle casse della fallita, e lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione nonché alle pene accessorie, previa concessione delle attenuanti generiche valutate come prevalenti sulle aggravanti afferenti i più fatti di bancarotta;

Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che contestano l'uno l'erronea applicazione dell'art.217, comma 2, I.fall. e degli artt. 2214, 2412 e 2478 cod. civ. nonché vizio di motivazione, e l'altro, erronea applicazione degli artt. 216 comma 1, 219 comma 2 n.1 e 223 comma 1 I.fall. e 1241 cod. civ. e vizio di motivazione, sono indeducibili perché fondati su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (che aveva già chiarito come la fase liquidatoria fosse stata quasi contestuale al fallimento e il ricorrente avesse in buona sostanza costituito un punto di riferimento nella consegna della documentazione contabile, risultata comunque mancante o carente alla stregua di quanto esposto dal curatore; nonchè già chiarito, quanto alla bancarotta patrimoniale, i termini della compensazione evidenziando come essa avesse eroso la somma — quale corrispettivo della vendita - che avrebbe dovuto essere destinata al ceto creditorio, e le ragioni per le quali la vendita dell'autocarro dovesse quindi ritenersi distrattiva in quanto in buona sostanza intervenuta, senza corresponsione del prezzo, in favore di altra società riconducibile all'imputato);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così