Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Alessandro Scatena inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Scatena challenged the second-instance confirmation of his conviction for possessing Carabinieri insignia without authorization, arguing violations of procedural and substantive law. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed at the appellate level without providing new, specific reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 546 lett. e) cod. proc. pen.; Art. 497-ter cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds consist solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected at the appellate level, failing to perform the critical function of a specific argumentative critique against the contested judgment.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCATENA ALESSANDRO nato il 06/07/1992 avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l'imputato Scatena Alessandro ricorre avverso la sentenza del 30.10.2023 con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 479-ter cod. Pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 546, lett.
e) cod. proc. pen. e 497-ter cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (avendo la sentenza impugnata già argomentato rispetto alle circostanze evidenziate in ricorso, cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata che evidenziano come ciò che rilevi sia la detenzione di segni distintivi dell'Arma dei Carabinieri e il non essere appartenente all'Arma); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il