Cassation court dismisses appeal claiming contradictory reasoning regarding witness testimony in attempted private violence case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court's reasoning was contradictory regarding witness Valenza Armando's statements. The appellant argued the judgment failed to reconcile the witness's testimony with other evidence, but the court found no logical flaw when examining the entire argumentative structure. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.: The cassation court's review of a judgment's reasoning is limited to verifying the existence of a logical argumentative apparatus, without assessing the correspondence of the motivation to the procedural acquisitions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRIERI DANIELE nato a TARANTO il 30/06/1969 avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l'imputato Carrieri Daniele ricorre avverso la sentenza del 07.07.2023 con cui la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato - limitatamente alla determinazione della pena irrogata in mesi otto di reclusioni - confermando nel resto, la pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale della medesima città che aveva ritenuto responsabile il predetto del reato di tentata violenza privata (così riqualificata l'originaria imputazione di tentata estorsione) e lo aveva condannato alla pena (condizionalmente sospesa) di anni uno di reclusione;
Aivn-&-A.0(V +2 e (et. et,,, 32 ,DU 1?2,t,v,y,2 Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione, per contraddittorietà, nella parte in cui il Collegio giudicante ha ritenuto la responsabilità dell'imputato sulla base delle dichiarazioni di Valenza Armando, le quali avrebbero avuto, secondo la Corte, anche dei riscontri, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento, laddove nel caso di specie esso è manifestamente insussistente ove si consideri l'intero costrutto argomentativo e non solo la parte evidenziata in ricorso, oltre che la conforme ricostruzione svolta nella sentenza di primo grado (che chiarisce ulteriormente le ragioni della riconducibilità all'imputato del fatto); che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.
U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
e) cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così decis