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Ordinanza — n. 31478/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against sentencing as procedural grounds for generic mitigating circumstances are inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31478/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Jozic Entony and Dinic Bobby inadmissible regarding procedural violations. Both defendants argued that the lower court failed to properly consider generic mitigating circumstances or miscalculated the sentence, but the appellate court had already addressed these points in its reasoning. The supreme court rejected these claims because the appellate court's decision clearly explained why mitigating factors were denied and why the final penalty was set, rendering the procedural complaints without merit.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lett. e) e b) cod. proc. pen.; Appeals alleging non-consideration of generic mitigating circumstances or errors in sentencing quantification are inadmissible when the appellate court's decision explicitly addresses and explains the reasoning behind the denial of such circumstances and the final penalty calculation.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances sentencing quantification procedural inadmissibility appeal against conviction Cassazione ordinanza attenuazione della pena motivazione del mutamento giurisprudenza alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.
pen.; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente 3ozic Entony denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett.
Art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.
pen.; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente 3ozic Entony denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett.
Art. 99 c.p.
Considerato, quanto al ricorso di Dinic, che esso, a parte lamentare il difetto motivazionale, ricollegandolo all'esclusione della recidiva, non spiega perché, al di là dell'eliminazione dell'aumento di penale applicato ex art. 99 cod.
art. 99 cod. pen
Considerato, quanto al ricorso di Dinic, che esso, a parte lamentare il difetto motivazionale, ricollegandolo all'esclusione della recidiva, non spiega perché, al di là dell'eliminazione dell'aumento di penale applicato ex art. 99 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: JOZIC ENTONY nato a VILLARICCA il 20/10/1994 DINIC BOBBY nato il 30/12/1991 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 5787/2024 Rilevato che gli imputati Jozic Entony e Dinic Bobby ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Genova ha parzialmente riformato, in relazione alla disapplicazione della recidiva e al trattamento sanzionatorio inflitto a Dinic, la sentenza emessa dal Tribunale di Genova di condanna del reato di cui agli artt. 110, 624/2 bis, 625 c. 2 e 5 e 61 n. 7 cod. pen.; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente 3ozic Entony denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett.

e) cod. proc. pen. con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - e il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente Dinic Bobby denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett.

e) e b) cod. proc. pen. in relazione alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio - sono entrambi inammissibili perché, dal complesso delle valutazioni della Corte di Appello, si evince la motivazione sia del diniego delle circostanze attenuanti generiche sia della quantificazione della pena; Considerato, quanto al ricorso di Jozic, che la Corte distrettuale ha menzionato i suoi precedenti, sia pure per chiarire la mancata disapplicazione della recidiva, il che spiega il vaglio negativo anche quanto alle circostanze attenuanti generiche, su cui l'esistenza di precedenti penali può incidere quale fattore negativo;

Considerato, quanto al ricorso di Dinic, che esso, a parte lamentare il difetto motivazionale, ricollegandolo all'esclusione della recidiva, non spiega perché, al di là dell'eliminazione dell'aumento di penale applicato ex art. 99 cod. pen., l'imputato meritasse un'ulteriore diminuzione della sanzione inflittagli; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Così deciso in Roma, il 16 maggi