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Ordinanza — n. 31477/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-devolutive omission of acquittal by appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31477/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding the appellate court's failure to grant an acquittal under Article 131-bis of the Penal Code was not properly devolutive. The appellant argued that the lower court omitted to pronounce on the particular triviality of the offense, but the Court held that such issues cannot be raised in cassation unless they are relevant ex officio or could not have been raised earlier. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: A complaint regarding the appellate court's omission to grant an acquittal for particular triviality is inadmissible in cassation if the issue was not devolutive with sufficient specificity to the appellate court's cognizance.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal omission of acquittal particular triviality devolutive questions appellate court duty allegazioni insufficientemente motivate procedure di ricorso assenza di caso di rigore

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez.
Art. 131 bis cod. pen.
art. 131 bis cod.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica
269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMBROGLIA MANUELA nato k a ROMA il 11/05/1976 avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 5771/24 Rilevato che l'imputata Imbroglia Manuela ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma di condanna per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri; Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui la ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla mancata sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 131 bis cod.pen. per particolare tenuità del fatto - non è deducibile perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica). Considerato, peraltro, che, anche a voler accedere all'esegesi propugnata dal difensore, una cosa è il dovere di provvedere di ufficio della Corte di appello, altra è la possibilità, di fronte all'assenza di qualsiasi sollecitazione in tale senso da parte della difesa dell'imputato, la censurabilità della decisione; Considerato, infine, che il motivo di ricorso indulge su elementi di fatto che, comunque, non potrebbero trovare sede nel giudizio di legittimità, neanche al fine di valutare l'eventuale, cattivo esercizio da parte della Corte di merito del potere di prosciogliere di ufficio l'imputata;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 16 Mag