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Ordinanza — n. 31476/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming excessive sentencing as it falls within trial court discretion under Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31476/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Alessandro Gemito inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Gemito argued that the sentencing imposed by the Rome Court of Appeal was excessive and lacked proper reasoning. The court rejected this claim, ruling that sentencing discretion belongs to the trial judge and that the lower court adequately addressed aggravating and mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 395 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to review the appropriateness of the sentence imposed by the court of first instance, as sentencing falls within the discretionary power of the trial judge.

Parole chiave

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sentencing discretion Court of Cassation inadmissible appeal penal code provisions judicial review limits rifiuto edile modalità di calcolo dell'ammenda sanzione amministrativa

Disposizioni normative citate

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Art. 395 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
art. 495 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GEMITO ALESSANDRO nato a NAPOLI il 26/08/1979 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 5765/2024 Rilevato che l'imputato Alessandro Gemito ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma di condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Rilevato che il motivo unico di ricorso -con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione all'eccessività del trattamento sanzionatorio - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, mentre il ricorso si risolve in una rievocazione dei fatti e in un'apodittica critica al trattamento sanzionatorio;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 maggio 2024.