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Ordinanza — n. 31470/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic, noting trial court correctly identified attempted theft due to police intervention.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31470/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni D'Aleo's appeal against the Palermo Court of Appeal inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to recognize the attempted theft of the second item because police intervention prevented its completion, and requested reclassification under Article 635 of the Penal Code. The court rejected this claim as generic and specific, noting that the appellate court had already established the first theft was completed while the second remained at the stage of attempt due to the timely police arrival.

Regesto Legislator

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Art. 635 cod. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: An appeal lacking specific factual arguments regarding the classification of criminal acts is inadmissible when the lower court has already clearly distinguished between completed and attempted offenses based on the timing of law enforcement intervention.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds attempted theft reclassification penalty police intervention timing tentato furto furto aggravato reato continuato

Disposizioni normative citate

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Art. 635 cod. pen.
Art. 364 cod. proc. pen.
art. 635 cod.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALEO GIOVANNI nato a PALERMO il 07/07/1978 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 5691/24 Rilevato che D'Aleo Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna per i reati di cui al capo a) (tentato furto pluriaggravato) e di cui al capo b) (furto pluriaggravato), dichiarando di non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al delitto di cui al capo b) per mancanza di querela, e, per l'effetto, rideterminando la pena inflitta all'imputato in mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa;

Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento del tentativo di furto, in quanto il tempestivo intervento delle forze dell'ordine aveva impedito di portare a termine l'azione criminosa, e alla mancata derubricazione del reato contestato in quello previsto e punito dall'art. 635 cod.pen. - è generico e aspecifico, in quanto non chiarisce affatto le ragioni della propugnata riqualificazione ed ignora che la Corte territoriale, sia pure con motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, ha fatto propria a ricostruzione per cui, all'atto dell'arrivo dei poliziotti, il furto per cui oggi ancora si procede era già stato commesso e l'imputato era intento a commettere il secondo (quest'ultimo rimasto allo stadio del tentativo);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 16 Maggio 20