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Sentenza — n. 31469/2024 — snpen Generato dall'IA

Supreme Court annuls conviction for perjury because the crime was extinguished by prescription on February 29, 2024.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31469/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court annulled the second-instance conviction for perjury without remanding the case because the offense had been extinguished by prescription. Although the appellant argued violations of law regarding the elements of the crime and the denial of non-prosecution, the court noted the prescription deadline passed on February 29, 2024. Consequently, the conviction was voided as the legal basis for punishment no longer existed, rendering any further trial unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 158 c.p.p.; Art. 160 c.p.p.: When a crime is extinguished by prescription, the conviction must be annulled without remand, as the prosecution is legally impossible.

Parole chiave

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prescription period extinguishment of crime perjury conviction annulment without remand statute of limitations criminal procedure code non-prosecution grounds dichiarazione mendace

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 158 c.p.p.
Art. 160 c.p.p.
Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Sicché, in difetto di elementi che possano comportare, in modo assolutamente non contestabile, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito dell'imputato (Sez.
Art. 495 cod. pen.
L'imputato Muhammad WaRas, per il tramite del difensore, ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina di condanna per il reato di cui all'art. 495 cod.
Art. 131 bis cod. pen.
e violazione di legge vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.;
art. 495 cod. pen
L'imputato Muhammad WaRas, per il tramite del difensore, ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina di condanna per il reato di cui all'art. 495 cod.
art. 131 bis cod. pen
e violazione di legge vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.;

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti
pen., il proscioglimento nel merito dell'imputato (Sez. Un., n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: WAQAS MUHAMMAD (CUI 05CFPSL) nato il 02/06/1993 avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 5684/2024

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'imputato Muhammad WaRas, per il tramite del difensore, ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina di condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Il ricorrente propone due motivi di ricorso: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen. e violazione di legge vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.;

2. Il secondo motivo di ricorso non è manifestamente infondato, giacché la motivazione della Corte di appello è generica per quanto attiene alla non particolare tenuità del fatto ed è errata quando fa leva anche sull'abitualità, laddove il precedente non è specifico;

3. Deve tuttavia rilevarsi come nel frattempo il reato sia estinto per prescrizione essendosi il relativo termine compiuto il 29 febbraio 2024, cosi rendendo superfluo l'annullamento con rinvio perché il Giudice di appello dovrebbe innanzitutto rilevare la prescrizione. Sicché, in difetto di elementi che possano comportare, in modo assolutamente non contestabile, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito dell'imputato (Sez. Un., n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244274 e 244275), va rilevato il decorso del termine di prescrizione alla data del 29 febbraio 2024. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 16 maggio 20