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Ordinanza — n. 31468/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against theft conviction for lack of specific legal grounds and generic complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31468/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant challenged a second-instance ruling that reclassified the offense as theft and increased the sentence, arguing procedural defects due to the absence of a formal complaint and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these arguments, noting that the complaint explicitly requested punishment and that the appellate court correctly relied on relevant factual indices without needing to consider every element presented by the parties.

Regesto Legislator

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Art. 624 cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the complaint merely reiterates arguments already dismissed on appeal without specific legal critique, and when the denial of general mitigating circumstances is based on relevant factual indices rather than an exhaustive review of all elements.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility theft reclassification general mitigating circumstances lack of specific legal grounds court costs and fines motivazione inadeguata delle censure costituzionali legittimazione a ricorrere censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 624 cod. pen.
Art. 360 c.p.p.
art. 624 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244
259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Considerato che la doglianza sul trattamento sanzionatorio è del tutto generica;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNAO' NATALE nato a MESSINA il 15/07/1975 avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; \ \ RG 5667/2024 Rilevato che l'imputato Natale Cannaò ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina, ha riqualificato il fatto come ipotesi di furto ex art. 624 cod. pen. ed ha rideterminato la pena in mesi otto di reclusione ed euro 200,00 mi multa;

Rilevato che il primo motivo di ricorso -con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al difetto di condizione di procedibilità, stante l'assenza di querela in atti- è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente e correttamente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Considerato, in aggiunta a quanto già sostenuto dalla Corte di appello, che la querela della persona offesa contiene l'espressa richiesta di punizione del responsabile, il che sgombera il campo anche dai dubbi agitati dal ricorrente; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche — è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata).

Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Considerato che la doglianza sul trattamento sanzionatorio è del tutto generica;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 ma