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Ordinanza — n. 31467/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of evidence, ruling facts are for trial judges only.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31467/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it challenged the factual basis of the conviction without legal merit. The appellant argued the conviction relied solely on the civil party's uncorroborated testimony, but the court held that re-evaluating evidence is the exclusive domain of the trial judge. Consequently, the appeal was rejected as a mere complaint on facts rather than a violation of law.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 612 c.p.: In the judgment of legality, the court cannot access or re-evaluate the probative elements to draw conclusions contrary to those of the judge of the merits, as the assessment of facts is exclusively reserved to the trial judge.

Parole chiave

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judgment of legality re-evaluation of evidence factual assessment trial judge competence inadmissible appeal mere complaint on facts probative elements mancata contestazione dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 612 c.p.
art. 612 comma 2 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI STEFANO NATALE nato a CARINI il 18/12/1966 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 5657/2024 Rilevato che l'imputato Natale Di Stefano ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna per il reato di cui all'art. 612 comma 2 cod. pen.; Letta la memoria del difensore della parte civile, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Rilevato che il motivo unico di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla mancata assoluzione perché il fatto non sussiste perché la condanna è fondata esclusivamente sul racconto della parte civile, inattendibile e privo di riscontri - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; il Collegio, infatti, accede all'esegesi, fatta propria anche dalle Sezioni Unite, secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

All'esito odierno del giudizio non consegue, invece, la condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, giacché il difensore di quest'ultima non ha svolto alcuna utile attività difensiva, limitandosi a chiedere l'inammissibilità del ricorso, senza formulare alcuna specifica riflessione sul concreto della vicenda sub iudice. A questo riguardo, il Collegio intende dare seguito agli insegnamenti di Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 (non massimata sul punto), secondo cui, con riferimento al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, anche laddove previsto dalla normativa introdotta per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso in Roma, il