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Ordinanza — n. 31466/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31466/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31466/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GEBBIA UMBERTO KEVIN nato a PALERMO il 13/08/2003 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 5653/2024 Rilevato che l'imputato Gebbia Umberto Kevin ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna per il reato di furto aggravato; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett.

Regesto Legislator

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art. 55 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31466/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 606 comma 1 lett.

Parole chiave

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tentato furto indagine per furto reato flagrante permesso di promuovere un procedimento penale fermo di polizia delitto preterintenzionale

Disposizioni normative citate

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art. 55 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GEBBIA UMBERTO KEVIN nato a PALERMO il 13/08/2003 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 5653/2024 Rilevato che l'imputato Gebbia Umberto Kevin ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna per il reato di furto aggravato; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett.

b) ed e) cod. proc. pen. in ordine alla pretesa riqualificazione in tentativo - è manifestamente infondato in quanto l'intervento della Polizia Giudiziaria è stato del tutto casuale e non ha impedito, sia pure per il tempo corrispondente alla fuga del prevenuto, l'impossessamento della res. A questo riguardo il Collegio precisa che la sentenza citata nel ricorso (Sez. 5, n. 4868 del 25/11/2021, dep. 2022, Botchorishvili, Rv. 282969) ha sancito il principio secondo cui, qualora la polizia giudiziaria monitori continuativamente l'azione e gli spostamenti dell'autore del fatto e decida di non interrompere l'attività criminosa in corso di esecuzione, manifestatasi già alla fase del tentativo, scegliendo deliberatamente di attendere la sua evoluzione nella forma consumata per ritenute esigenze investigative, sussiste la fattispecie tentata del reato, in quanto la preordinazione di plurime modalità di accertamento del reato, in una fase d'indagine già attivata e preordinata funzionalmente a tale verifica, consente alla polizia giudiziaria di pianificare gli interventi necessari per scongiurare, in forza dell'obbligo derivante dall'art. 55 cod. proc. pen., la commissione di reati e/o la protrazione delle loro conseguenze ulteriori.

Tale caso si distingue— ha tuttavia precisato la Corte — da quello in cui la polizia giudiziaria intervenga del tutto casualmente ed accidentalmente nel corso dell'impossessamento. In questa seconda ipotesi — che è proprio quella verificatasi nel caso di specie — non vi è dubbio che dovrà ritenersi integrata la fattispecie di furto consumato, considerata l'estemporaneità dell'intervento delle forze dell'ordine, che non impedisce la sottrazione e l'impossessamento. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Così deciso in Roma, il 16 mag