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Ordinanza — n. 31465/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on aggravated theft, ruling renewal of evidence in abbreviated trial is judge's discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31465/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible against a conviction for aggravated theft. The appellant argued that the appellate court violated procedural rules by failing to explicitly renew the trial, though the court noted such explicit motivation is only required if renewal is granted. The court held that in abbreviated trials, the right to renew evidence does not exist, leaving the judge with sole discretion to assess the absolute necessity of new proof.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 441 c.p.p.: In appeals against judgments rendered under the abbreviated trial procedure, parties cannot claim the right to renew the evidentiary phase, as the judge retains exclusive discretion to evaluate the absolute necessity of acquiring new evidence.

Parole chiave

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abbreviated trial procedure renewal of evidence appellate court discretion absolute necessity of proof procedural inadmissibility aggravated theft conviction judicial evaluation power attestazione e certificazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione dell'art. 606 comma 1 lett.
Art. 190 cod. proc. pen.
Art. 495 co. 1 cod. proc. pen.
Art. 603 cod. proc. pen.
L'ambito valutativo del Giudice di appello delimitato dall'art. 603, comma 3, cod.
Art. 441 comma 5 cod. proc. pen.
— che testualmente riguarda i casi in cui questi ritenga «assolutamente necessaria» l'attività istruttoria — corrisponde, quando sia chiamato a valutare una sentenza emessa in primo grado con rito abbreviato, a quello descritto dall'art. 441, comma 5, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015
Sez. 3 n. 24294 del 7/04/2010
266820; Sez. 3 n. 24294 del 7/04/2010, D.S.B., Rv.
Sez. 6 n. 5782 del 18/12/2006
Sez. 6 n. 5782 del 18/12/2006, dep.
Sez. U, n. 930 del 13/12/1995
Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017
203427; Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, P.G.
Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017
271163; Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A., Rv.
Sez. 3, n. 20262 del 18/6/2014
270069; Sez. 3, n. 20262 del 18/6/2014, L., rv.
Sez. 1 n. 44234 del 18/04/2013
259663; Sez. 1 n. 44234 del 18/04/2013, P.G., P.C.
Sez. 1 n. 35846 del 23/05/2012
Stasi, rv 258320; Sez. 1 n. 35846 del 23/05/2012, P.G.
Sez. 1, n. 31686 del 26/4/2010
(Sez. 1, n. 31686 del 26/4/2010, Sestito, Rv.
Sez. 4, n. 10795 del 14/11/2007
Sez. 4, n. 10795 del 14/11/2007, dep.
Sez. 5, n. 19388 del 09/05/2006
238956; Sez. 5, n. 19388 del 09/05/2006, Biondo, Rv.
Sez. 6, n. 37901 del 21/05/2019
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSTI LUCA nato a ROMA il 23/02/1984 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; »r RG 5649/2024 Rilevato che l'imputato Tosti Luca ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma di condanna per il reato di furto pluriaggravato; Letta la memoria del difensore del ricorrente, depositata telematicamente il 30.4.24, con cui si ribadiscono le censure di cui al ricorso, memoria che non contiene argomentazioni che mettano in discussione le considerazioni di seguito riportate. Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione dell'art. 606 comma 1 lett.

c) ed e) cod. proc. pen. in riferimento all'inosservanza degli artt. 190, 495 co. 1 e 603 cod. proc. pen. - è manifestamente infondato, in quanto: il Giudice di appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, mentre, qualora ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820; Sez. 3 n. 24294 del 7/04/2010, D.S.B., Rv. 247872;

Sez. 6 n. 5782 del 18/12/2006, dep. 2007, Gagliano, Rv. 236064). Ne consegue che, a fortiori, non è censurabile l'operato del Giudice di appello laddove una motivazione è stata comunque resa, sia pure in sentenza. In tema di rinnovazione della prova in appello, quando il procedimento sia stato definito in primo grado con rito abbreviato, questa Corte si è espressa nel senso che le parti non possono far valere un diritto in tal senso, poiché la rinnovazione confluisce comunque nel solo disposto di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. sicché spetta in ogni caso al giudice, d'ufficio o anche su stimolo di parte, la valutazione sulla assoluta necessità o meno della acquisizione della prova (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203427; Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, P.G. in proc. Giampà e altri, Rv. 271163; Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A., Rv. 270069; Sez. 3, n. 20262 del 18/6/2014, L., rv. 259663; Sez. 1 n. 44234 del 18/04/2013, P.G., P.C. in proc. Stasi, rv 258320; Sez. 1 n. 35846 del 23/05/2012, P.G. in proc. Andali, rv 253729). L'ambito valutativo del Giudice di appello delimitato dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. — che testualmente riguarda i casi in cui questi ritenga «assolutamente necessaria» l'attività istruttoria — corrisponde, quando sia chiamato a valutare una sentenza emessa in primo grado con rito abbreviato, a quello descritto dall'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 31686 del 26/4/2010, Sestito, Rv. 248011;

Sez. 4, n. 10795 del 14/11/2007, dep. 2008, Pozzi, Rv. 238956; Sez. 5, n. 19388 del 09/05/2006, Biondo, Rv. 234157). Il principio è stato sancito anche in caso di prove nuove ("Nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato le parti non possono far valere il diritto alla rinnovazione dell'istruzione per l'assunzione di prove nuove sopravvenute o scoperte successivamente, spettando in ogni caso al giudice la valutazione in ordine alla assoluta necessità della loro acquisizione" (Sez. 6, n. 37901 del 21/05/2019 Ud. (dep. 12/09/2019) Rv. 276913 - 02);

Tuttavia, anche a voler accedere all'esegesi secondo cui «Nel giudizio di appello avverso la sentenza emessa all'esito di rito abbreviato è ammessa la rinnovazione istruttoria esclusivamente ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen. e, quindi, solo nel caso in cui il giudice ritenga l'assunzione della prova assolutamente necessaria, perchè potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti; tuttavia, in presenza di prova sopravvenuta o emersa dopo la decisione di primo grado, la valutazione giudiziale del parametro della assoluta necessità deve tener conto di tale "novità" del dato probatorio, per sua natura adatto a realizzare un effettivo ampliamento delle capacità cognitive nella chiave "prospettica" sopra indicata», il ricorso è comunque generico, nella misura in cui non ha fronteggiato l'argomentazione della Corte distrettuale che, facendo leva sulla datazione della certificazione, ne ha implicitamente svalutato la portata rispetto alla decisione da assumere, anche in rapporto all'epoca dei fatti;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile