Italian Supreme Court annuls conviction due to statute of limitations expiration, preventing acquittal on remand.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court annulled the lower court's conviction without remanding the case for retrial. Although the appellant argued the trial court's reasoning was illogical and based on conjecture, the Court found the crime extinguished by the statute of limitations. Consequently, the Court ruled that an acquittal under Article 129 could not be granted because the defendant's innocence was not established beyond reasonable doubt in the existing records.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129, comma 2 cod. proc. pen.; Art. 530, comma 2 cod. proc. pen.; In cases where a crime is extinguished by prescription, the Court of Appeal cannot grant an acquittal under Article 129, paragraph 2 of the Code of Criminal Procedure, as this requires facts establishing innocence to be absolutely uncontested in the case file, rendering a remand for further investigation incompatible with the principle of non-repetition of the trial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LUPO GIOVANNI nato il 06/09/1973 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 5603/2024
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l'imputato Lupo Giovanni ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale monocratico di Termini Imerese di condanna per il reato di cui all'art. 494 cod. pen.; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza e/o erronea applicazione della legge in relazione all'art. 530 comma 2 cod. proc. pen. - e il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia contraddittorietà e illogicità della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato - non sono manifestamente infondati in quanto le motivazioni della Corte di Appello si prestano a censure di manifesta illogicità siccome fondate su argomentazioni congetturali;
Rilevato che la non manifesta infondatezza del ricorso impone di prendere atto dell'estinzione del reato per prescrizione, prescrizione maturata il 12 gennaio 2024, decorsi sette anni e sei mesi dal 9 maggio 2016, cui vanno aggiunti 64 giorni per il rinvio del 23 marzo 2020 a causa della normativa emergenziale anticovid; Rilevato che non sussistono elementi per pervenire al proscioglimento dell'imputato con formula più favorevole ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., perché, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.
U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, escluso che i motivi di ricorso contengano censure dotate della suindicata portata demolitoria, le doglianze del ricorrente, lungi dall'evidenziare elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato, deducono in sostanza un vizio di motivazione in grado di condurre, al più, ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio tuttavia inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez.
U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Così deciso in Roma, i