Italian Court dismisses appeal against partial reform of theft conviction regarding weapon carrying. The court rejects arguments on intent and complex crime structure. The appeal is inadmissible due to lack of legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Nardi Arturo inadmissible, upholding the lower court's partial reform of his conviction for theft and aggravated attempted theft. Nardi argued that his criminal responsibility was flawed because he lacked specific intent to harm and that carrying the weapon did not constitute a complex crime under the Penal Code. The court rejected these claims, ruling that the objective nature of the weapon suffices for liability and that the act of carrying is distinct from the act of using violence, thus precluding a complex crime finding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 L. 110/1975; Artt. 84 e 625 c.p.: The carrying of objects capable of causing harm is sufficient for liability without requiring specific intent to injure, and such carrying does not form a complex crime with the subsequent use of violence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARDI ARTURO nato a NAPOLI il 08/08/2001 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 5584/2024 Rilevato che l'imputato Nardi Arturo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli ha parzialmente riformato, in riferimento al trattamento sanzionatorio, la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord di condanna per i reati di cui ai capi 1), 2), 3) e 4) d'imputazione (furto e tentato furto aggravato nonché porto di oggetti atti ad offendere);
Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio motivazione in relazione alla ritenuta penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 4 co. 2 L. 110/75 - è nnanifestannento infondato, giacché, ai fini dell'integrazione della contravvenzione di cui all'art. 4 L. 110/1975, è necessario e sufficiente che gli arnesi siano oggettivamente atti a offendere e che non ricorra un giustificato motivo che ne accompagni il porto, non rilevando, invece, che sussista in capo all'autore del fatto l'intenzionalità di recare un'offesa alla persona (Sez. 1, n. 8897 del 11/04/1985, De Mas, Rv. 170661) Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in riferimento agli artt. 84 e 625 co. 1 cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto non ci si trova al cospetto di un'ipotesi di reato complesso giacché, ad aggravare il furto per la violenza sulle cose, non è il fatto di portare gli oggetti (substrato fattuale della contravvenzione), ma quello di avere usato violenza sulle cose, che è fatto diverso in quanto concerne l'utilizzo dell'arnese;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Così deciso in Roma, il 16 maggio